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Superbonus e comproprietà: occhio alla vendita

Il Superbonus su una comproprietà può creare conseguenze fiscali anche quando solo uno dei proprietari sostiene le spese per i lavori. La vendita successiva di una quota richiede quinti attenzione sia alla provenienza della proprietà sia ai costi effettivamente sostenuti.

Superbonus e comproprietà: quando può nascere la plusvalenza

La disciplina sulla plusvalenza post-Superbonus non riguarda soltanto chi ha pagato direttamente gli interventi o utilizzato l’agevolazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.158/2026, ha chiarito che conta soprattutto un elemento:

l’immobile deve avere beneficiato di interventi agevolati con il Superbonus.

Di conseguenza, anche il comproprietario che non ha sostenuto alcuna spesa può rientrare nelle regole sulla plusvalenza al momento della cessione della propria quota.

La normativa, infatti, considera gli interventi realizzati dal proprietario che vende oppure da altri soggetti aventi diritto. Per questo motivo, i lavori eseguiti e pagati da un altro comproprietario possono comunque incidere sulla successiva vendita.

Occorre però verificare anche come è nata la proprietà della quota:

  • le quote acquistate tramite compravendita, permuta o altri atti a titolo oneroso possono invece generare un reddito imponibile.
  • se una parte deriva da una successione, quella porzione non rientra nella disciplina della plusvalenza post-Superbonus;

Come si calcola il guadagno tassabile

Una volta individuata la parte della quota che può generare plusvalenza, bisogna confrontare il prezzo di vendita con il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

In linea generale, il calcolo parte dal prezzo sostenuto per acquistare la quota o dal costo di costruzione, al quale si possono aggiungere gli eventuali costi fiscalmente ammessi.

Può però capitare che la documentazione originaria non esista più, soprattutto nel caso di immobili acquistati o costruiti molti anni prima. In questa situazione l’Agenzia ammette, a determinate condizioni, il ricorso a una perizia giurata redatta da un professionista abilitato per ricostruire il valore da utilizzare nel calcolo.

La provenienza delle singole quote assume quindi un ruolo centrale:

una proprietà formata in parte da successione e in parte da acquisto richiede due valutazioni distinte, perché la tassazione non segue necessariamente le stesse regole per tutta la quota ceduta.

Le spese di un altro proprietario non riducono la plusvalenza

Il punto più importante riguarda le spese per i lavori.

Se un solo comproprietario ha sostenuto interamente gli interventi Superbonus, gli altri proprietari NON POSSONO UTILIZZARE quelle somme per aumentare il costo fiscale delle proprie quote.

In termini semplici, i lavori pagati da un altro soggetto possono far entrare la vendita nella disciplina della plusvalenza post-Superbonus, ma non diventano automaticamente un costo di chi vende.

Prima di una cessione risulta quindi essenziale ricostruire con precisione:

  • la provenienza delle quote,
  • il soggetto che ha sostenuto i lavori,
  • i costi effettivamente riferibili alla parte venduta.

Sono questi elementi a determinare se emerge una plusvalenza o quale importo entra nel calcolo fiscale.

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