La Circolare 17/E/2023 illustra i requisiti per accedere al superbonus negli interventi di demolizione e ricostruzione di un minicondominio situato in un Comune del cratere. I dettagli.
Ad attirare la nostra attenzione in questi primi giorni del mese è un caso di demolizione e ricostruzione che però ha un esito particolare.
Vediamo meglio di che si tratta.
Un contribuente vorrebbe avviare un intervento di demolizione e ricostruzione di un minicondominio composto da due abitazioni e tre pertinenze in un Comune situato in zona sismica 2, portandolo anche al miglioramento di due classi energetiche.
Ora.
Nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/E/2023 vengono forniti alla pagina 56 i presupposti per fruire del superbonus, in particolare ribadisce che
non è possibile scegliere quale agevolazione applicare, dovendo necessariamente applicare l’opzione del superbonus.
Invece per le spese concernenti la demolizione e ricostruzione delle parti comuni condominiali è possibile ricorrere ad altre forme di bonus senza ricadere nell’obbligo del supersismabonus?
Questo dubbio discende dal fatto che alcuni vorrebbero applicare la detrazione dei bonus minori (80%/70%/50%).
Forse già vi state chiedendo perché si vorrebbe una percentuale inferiore, quando si ha la possibilità di detrarre di più.
SEMPLICE
Per la maggiore durata degli anni in cui è possibile fare la detrazione!
Entriamo meglio nel dettaglio per capire quale risposta va data al contribuente.
Riprendendo la circolare nominata sopra viene espressamente chiarito che:
“per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.”
Ciò implica che non è possibile accedere al sismabonus ordinario invece del super al 110%/90%.
Al contrario per le ristrutturazioni edilizie è sempre possibile optare per la detrazione al 50% nel limite di € 96.000 purché l’intervento rientri in detta definizione, anche qualora vi dovesse essere demolizione e ricostruzione (anche se in realtà io la vedo un po’ duretta che in demolizione e ricostruzione non si parli di interventi antisismici).
A quel punto però il recupero dell’importo avverrebbe in 10 anni in dichiarazione dei redditi e non in 4 come per il superbonus.
Ecco perché si cerca di applicare i bonus minori!!!