La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 222/2023 ammette l’accesso al supersismabonus per le cosiddette opere in variante eseguite in fase di ricostruzione dell’immobile, per la quota eccedente il contributo pubblico purché sia presentata relativa asseverazione tecnica e di congruità dell’intervento. I dettagli.
Studiando a fondo la normativa che ruota attorno al superbonus, si riesce a comprendere quanto sia complessa e intricata rispetto alle altre tipologie di bonus edilizio in vigore.
Alcune di queste disposizioni si rivolgono agli interventi di ricostruzione o ripristino degli immobili che hanno subito danni a seguito dei terremoti che hanno investito il nostro Paese, particolarmente il Centro Italia.
L’Agenzia delle Entrate interviene su una specifica casistica che interessa la
fruizione del superbonus per le varianti in corso d’opera eseguite su interventi antisismici.
Approfondiamo nel dettaglio la risposta n. 222 del 22 febbraio 2023 che fornisce un ulteriore chiarimento all’interpretazione della normativa facendo il punto sul superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici.
Il comproprietario di un immobile lesionato dal terremoto del 2016 ha presentato il progetto di riparazione con miglioria antisismica attraverso la piattaforma MUDE, ottenendo i relativi contributi in modo da poter procedere nel 2021 con i lavori.
Nel progetto depositato non erano state indicate opere in accollo nei confronti del committente per cui non è stato possibile depositare la relativa asseverazione secondo quanto indicato dall’allegato B.
Durante l’esecuzione delle opere è emersa la necessità di procedere con l’esecuzione di interventi extra utili al ripristino dello stato di agibilità dell’edificio e non previsti dal progetto iniziale. Da ciò ne è conseguita
l’eccedenza dei costi rispetto al contributo erogato in favore dell’istante.
Data questa premessa
è possibile beneficiare del superbonus per le spese eccedenti il contributo, presentando l’asseverazione come variante in corso d’opera?
La normativa contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici nonché le modalità di predisposizione dell’attestazione da tecnici abilitati, ha subito in pochissimi anni numerose modifiche: dal D.M. infrastrutture e trasporti n.58/2017 si è passati al D.M. 65/2017, per poi essere ulteriormente modificato con il D.M. 24/2020, terminando con l’ultimissima versione che ingloba i lavori post 1° luglio 2020 con il D.M. 329/2020.
Da quest’ultimo paragrafo potete ben comprendere quanto possa essere difficile stare dietro a una normativa che è in continuo mutamento.
Ed è con questo intricatissimo contesto normativa che l’AdE ha dovuto esprimere il proprio parere richiamando i contenuti della guida del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017
”Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus” (versione dell’aprile 2021):
“Anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d’opera”.
Inoltre
è ammesso l’accesso al bonus anche nell’eventualità in cui l’interessato per gli interventi in corso d’opera intenda eseguire opere e/o procedere all’acquisto di beni che permettono la fruizione degli incentivi stessi.
Pertanto, l’istante ha pieno accesso al superbonus per le spese sostenute, eccedenti il contributo pubblico, per le varianti dal progetto originario
a condizione che
il professionista abilitato asseveri l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e attesti la congruità delle spese come indispensabili al completamento del progetto di ricostruzione.