La consulenza giuridica n. 910-2/2023 risponde a un rilevante aspetto concernente il superbonus.
Un nuovo capitolo sta per aggiungersi al nostro infinito libro inerente ai cambiamenti dei bonus edilizi. Quella che analizzerò oggi riguarda la risposta a un’interessantissima richiesta di chiarimento inoltrata all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche.
Approfondiamo il caso risolto dalla consulenza giuridica n. 910-2/2023.
Partiamo da alcune premesse.
Il Dl 34/2020, art. 119 stabilisce al comma 8-ter la possibilità di poter fruire del superbonus al 110% per le opere eseguite negli immobili DANNEGGIATI delle aree colpite dal terremoto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Segue poi il T.U. della Ricostruzione privata che, all’art. 17, parla di
“Aggregati con edifici non ammissibili al contributo”
Escludendo dal calcolo del contributo gli edifici e le unità non dichiarate inagibili con ordinanza sindacale.
Tutto ciò è vero anche se non è possibile determinare a priori la presenza di costi d’intervento da escludere dal contributo nei lavori sulle parti comuni. Ma comunque.
Supponiamo che vi sia un aggregato edilizio costituito da due unità dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici e di proprietà di una persona, e una unità che non può fruire del contributo appartenente a un altro soggetto.
Tutte e tre le unità sono funzionalmente collegate dal punto di vista strutturale con tetto e muri in comune.
Ipotizziamo ora che il proprietario dell’immobile che non ha accesso al contributo sisma voglia usufruire del superbonus 110%.
Per poter usufruire della maxi-detrazione è necessario che prima vengano eseguiti alcuni interventi sulle parti comuni purché rientrino in un unico progetto.
Questo potrebbe naturalmente causare un allungamento delle tempistiche e pregiudicare il 110% per tale unità.
Detto questo, andiamo alla domanda posta all’Agenzia:
è possibile accedere al superbonus 110% prorogato al 31 dicembre 2025 tenendo conto che sarà necessario attendere la realizzazione degli interventi interconnessi alle altre due unità, ancora in attesa del contributo per la ricostruzione?
La risposta fornita al caso proposto è a dir poco sbalorditiva.
L’Agenzia non sembra infatti essere d’accordo con il richiedente…l’unità non destinataria dei contributi per la ricostruzione
non può accedere pienamente al superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per le opere che la riguardano in esclusiva.
E QUINDI…..NO AI TRAINATI!
Questo aspetto è indipendente dal fatto che l’immobile sia inserito in un aggregato edilizio che necessita di interventi sulle parti comuni, interventi che invece sono ammessi al 110.