La risoluzione 8/E dell’Agenzia delle Entrate passa al setaccio gli edifici colpiti delle zone terremotate con un chiarimento sull’accesso ai bonus edilizi. I dettagli.
Come dice un vecchio proverbio di altri tempi
chi ha tempo non aspetti tempo
Ed è proprio così!
Non passa un momento in cui non sopraggiungono nuove notizie, questa volta ahimè non bellissime.
Un
PREOCCUPANTE COMUNICATO
occupa i nostri pensieri, non tanto riguardo la cessione del credito quanto il superbonus nelle aree terremotate.
Il parere che vorremmo illustrarvi in questo articolo riguarda la risoluzione n. 8/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio che ha chiarito tante cosette che avevano fatto insorgere parecchi dubbi tra i tecnici.
SÌ MA NON PER TUTTI
È vero che vige la proroga del superbonus 110% per tutto il 2025 per le spese sostenute in interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico nelle aree colpite dai terremoti.
Sembrava che i lavori eseguiti su immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 godessero della detrazione per le spese sostenute su ogni tipo di edificio. Seguendo questo filone dunque la normativa si sarebbe applicata anche agli edifici agibili.
Ora però l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per dissipare ogni dubbio.
Nell’ultima risoluzione la proroga
“si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Con ciò l’Agenzia continua sostenendo che tali contributi risultano esclusi qualora
“il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato”.
Come hai detto prego?
L’amara nuova che ci arriva dritta dritta in faccia annuncia sì l’allungamento del 110% al 2025 ma a quegli edifici che hanno subito danni sostanziali a seguito dei terremoti, dunque
solo agli edifici inagibili.
Oltre al nesso tra il danno e l’evento sismico, si parla infine anche degli edifici residenziali.
Infatti la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del superbonus include quegli interventi che sono
«realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professione».
Ci ritorneremo sull’argomento, perché la Ris. 8/E (che vi invitiamo a leggere) riporta anche altre informazioni.
Ma ora riprendiamoci da questo COLPO!