I crediti edilizi da Superbonus e i debiti iscritti a ruolo non seguono sempre le stesse regole previste per le normali compensazioni tramite F24. Attenzione quando il debito risulta già affidato all’Agenzia della riscossione.
Crediti edilizi e compensazione tramite F24
I crediti derivanti dal Superbonus continuano a trovare spazio nella compensazione tramite modello F24.
La normativa consente infatti l’utilizzo dei crediti collegati alle opzioni alternative alla detrazione, come sconto in fattura o cessione del credito, per compensare debiti fiscali o previdenziali ordinari.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta n. 110/2026, conferma questo principio:
i crediti edilizi acquistati da terzi possono entrare nel modello F24, ma non possono coprire qualsiasi debito senza distinzione.
La questione centrale riguarda il tipo di debito da pagare:
- un conto riguarda i debiti ordinari, ancora gestiti attraverso i normali canali di versamento.
- un altro conto riguarda invece le somme già iscritte a ruolo e affidate all’Agenzia della riscossione, cioè le cartelle esattoriali.
Questa differenza cambia completamente il perimetro operativo della compensazione. In sostanza, non basta avere un credito disponibile nel cassetto fiscale per utilizzarlo liberamente contro ogni posizione debitoria.
Le cartelle previdenziali già affidate alla riscossione
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente con debiti verso una cassa previdenziale, già iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione. Su queste cartelle risultava anche una rateizzazione regolarmente concessa.
Il contribuente intendeva acquistare un credito da Superbonus da una società terza e utilizzarlo in compensazione tramite F24 per ridurre o estinguere il debito residuo delle cartelle previdenziali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, questa operazione non può avvenire. I crediti edilizi da Superbonus possono compensare debiti previdenziali ordinari, ma non possono pagare direttamente ruoli previdenziali già passati alla riscossione.
La rateizzazione non modifica la conclusione. Anche se il piano di pagamento risulta attivo e regolare, il credito agevolativo non può sostituire il versamento delle somme richieste tramite cartelle.
Il punto non riguarda quindi la presenza o meno di un debito scaduto, né solo i limiti generali alle compensazioni.
Limiti da valutare prima dell’utilizzo
L’Agenzia delle Entrate richiama un principio importante:
in materia tributaria la compensazione non funziona come regola generale, ma opera solo nei casi in cui la legge la consente in modo espresso.
I crediti da Superbonus hanno natura agevolativa, per questo motivo non rientrano tra i crediti utilizzabili per soddisfare direttamente cartelle previdenziali già affidate all’Agente della riscossione.
Prima di acquistare o utilizzare crediti da Superbonus, occorre quindi analizzare con attenzione la posizione debitoria.
Serve verificare non solo l’importo disponibile e il codice tributo, ma anche la natura del debito che si intende compensare.
Se volete sapere quali sono i documenti da conservare per dimostrare il diritto al beneficio dei bonus edilizi cliccate qui.