La risposta dell’Agenzia delle Entrate alla consulenza giuridica 910-5.2021 illustra alcuni aspetti della normativa sulla demolizione e ricostruzione di un edificio. I dettagli.
Eccoci qua di nuovo insieme ad affrontare un’altra settimana di lavoro insieme al nostro 110.
Per stemperare la tensione vi facciamo una domanda a bruciapelo che vi farà tornare bambini: “chi ti piace di più Diabolik o Lupin?”
Ora si alzeranno i capelli agli amanti dei fumetti…..ma non siamo mica sicuri di che ruolo abbia Diabolik.
Non sono entrambi personaggi definibili buoni? Di quelli che proteggono i più deboli?
Noi che siamo per sempre deviati mentalmente, abbiamo pensato immediatamente a questo paragone:
Enea o Agenzia delle Entrate?
NE SONO DUE…..ALLA STESSA STREGUA
LEGISLAZIONE E DETRAZIONI
Abbiamo scritto una richiesta di consulenza giuridica alla DRE della Regione Marche per il Collegio dei Geometri., la consulenza giuridica numero 910-5.2021.
Ci servivano chiarimenti sui lavori che si stanno portando avanti.
VI RACCONTIAMO LA RISPOSTA
Come potete aver inteso dalla lettura dei nostri articoli e dal materiale che circola in giro, beneficiare delle detrazioni fiscali in ambito edilizio vuol dire
soddisfare una serie di requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.
Tra i requisiti oggettivi non possono mancare naturalmente il rispetto dei massimali di spesa.
Pertanto nella casistica del recupero del patrimonio edilizio la normativa enuncia un tetto massimo di spesa pari a € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.
Sappiamo poi che per le altre tipologie di intervento, come ad esempio la riqualificazione energetica occorre rispettare altri limiti.
E così via.
La questione di nostro interesse riguarda dei lavori su un edificio composto da 2 unità in C/2 possedute da un unico soggetto. Su questi due si vorrebbero eseguire degli interventi antisismici procedendo a una demolizione e ricostruzione e convertire il complesso in unità abitative.
La particolarità di queste due unità è che presentano una volumetria differente tra loro.
Ci siamo chiesti se il massimale di spesa ipotizzato sia comunque pari a € 96.000 x 2 oppure se questo valore vada rimodulato in base al volume delle due unità, considerato che le spese da sostenere sono differenti tra le due.
IL VERDETTO
E secondo voi dopo tutte le complesse casistiche a lei presentate, l’Agenzia poteva permettersi di non rispondere al quesito?
Il verdetto è stato emesso…ED È FANTASTICO
La normativa attualmente vigente prevede differenti tetti di spesa a seconda che si tratti di lavori su parti comuni di un edificio o su una singola unità immobiliare.
E fin qui è chiaro.
Nel caso proposto, tuttavia,
qualora le due unità dovessero risultare pertinenze di un’altra unità abitativa, non sarà possibile disporre di limiti di spesa differenti a quelli attribuibili all’abitazione principale a cui si riferirebbero.
Secondariamente occorre ricordare che sono ammesse al superbonus le spese necessarie per la realizzazione di immobili che solo alla conclusione dei lavori risulteranno abitazione
“purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati in abitativo e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio”.
In sostanza dal titolo amministrativo dovrà risultare che la demolizione sia finalizzata alla conservazione del patrimonio edilizio e che naturalmente non si tratti di nuova costruzione.
E PURE QUI CI SIAMO
Per quanto riguarda il calcolo del limite massimo di spesa ammesso a detrazione va considerato il numero di unità esistenti prima dell’inizio dei lavori,
senza essere influenzati dalla fattispecie della volumetria.
E anche qualora le due unità fossero state di proprietà di due distinti soggetti, in quel caso varrebbe il tetto massimo di € 96.000 per ciascuna unità esistente prima dell’intervento.
WOW, NESSUN RIFERIMENTO ALLA VOLUMETRIA PRECEDENTE!
Capito?