HomeBlogNewsNuovi chiarimenti sugli immobili terremotati

Nuovi chiarimenti sugli immobili terremotati

Nella nota del Commissario Straordinario per la ricostruzione viene chiarito l’accesso al superbonus e gli obblighi richiesti agli immobili danneggiati dal sisma.

Novità di oggi riguarda un nuovo chiarimento del Commissario straordinario per la ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma.

La pubblicazione del decreto cosiddetto salva Superbonus (DL 212/2023), non ha apportato modifiche per quanto concerne l’accesso al superbonus e alle opzioni di cessione e sconto in fattura per i lavori negli immobili dei Comuni del cratere.

Per questi immobili infatti

FINO ALLA FINE DEL 2025

il superbonus permane nella seguente formulazione:

·         detrazione al 110% senza riduzione dell’aliquota al 70-65%;

·         cessione del credito o sconto in fattura fruibili indipendentemente dalla data di presentazione della CILAS o dalla richiesta del permesso di costruire.

Nessuna modifica neanche per gli interventi concernenti l’efficienza energetica per riduzione del rischio sismico delle zone 1,2 o 3.

L’unica NOVITÀ apportata dal decreto riguarda una disposizione che non tocca né percentuali né tantomeno opzioni.

Essa riguarda infatti

l’obbligo di stipulazione, entro un anno dalla data di conclusione dei lavori, di contratti assicurativi a copertura dei danni dovuti da calamità naturali.

C’è da dire che per ora non è prevista alcuna sanzione specifica in caso di inadempimento.

Finalmente lo stesso Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, dopo interpretazioni sbagliate da parte di molti, rassicura sull’assenza di altri impatti in merito.

Peraltro l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli immobili oggetto di interventi ricadenti nella disciplina del DL 34/2020

ammettendo tutti quelli ubicati nelle intere “aree regionali interessate dal sisma” inclusi i Comuni cosiddetti fuori cratere, purché ovviamente danneggiati dal terremoto.

Resta infatti il fatto che, per poter essere agevolati, gli edifici devono figurare con destinazione abitativa ma inagibili per via degli eventi sismici, come provato dalla relativa attestazione AeDES o documento similare, con esito di inagibilità B, C o E.