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Superbonus: stop ai lavori, ma i costi restano

Una recente sentenza del Tribunale di Lecco chiarisce cosa accade quando un contratto per lavori legati al Superbonus viene interrotto prima dell’avvio, ma con spese già sostenute dall’impresa.

Il caso e il contesto normativo

Nel pieno del periodo d’oro del Superbonus, una società stipula un contratto per il rifacimento delle facciate e il miglioramento energetico di un edificio, per un valore di oltre 61mila€.

È previsto un accordo e una data di inizio lavori, ma i committenti, preoccupati dai cambiamenti normativi e dalle incertezze sulla cessione del credito, decidono prima di sospendere e poi di annullare del tutto l’intervento.

Il cantiere, di fatto, non parte mai.

Nel frattempo, però l’impresa ha già acquistato materiali specifici, seguendo le indicazioni del Direttore dei Lavori.

Alcuni prodotti sono personalizzati, altri difficilmente rivendibili e svalutati sul mercato.

Il danno economico è quantificabile in circa 8.000€.

La decisione del giudice

Il contenzioso approda in tribunale, dove la ditta chiede il rimborso delle spese e un risarcimento per il mancato guadagno.

Dall’altra parte, i committenti sostengono che il contratto aveva valore solo in presenza del beneficio fiscale, e he la responsabilità dei ritardi è da attribuire all’impresa stessa.

Il Tribunale di Lecco (sentenza n. 337/2025) stabilisce un principio importante:

sebbene il recesso de committente sia legittimo, resta l’obbligo di rimborsare i costi documentali sostenuti dall’impresa.

Nessun risarcimento invece per il mancato guadagno, vista l’assenza di penali nel contratto.

Inoltre, viene respinta la richiesta dei committenti di addebitare alla ditta la perdita del beneficio fiscale, non essendo emerse prove in tal senso.

Un principio di equilibrio contrattuale

La sentenza ribadisce un concetto chiave:

la correttezza nei rapporti contrattuali non decade anche quando i non iniziano.

Se un’impresa ha agito in buona fede, anticipando spese su richiesta del committente o del Direttore dei Lavori, NON può essere lasciata a gestire da sola le conseguenze economiche di una rinuncia unilaterale.

L’equità impone che le parti si assumano la propria quota di responsabilità, anche in assenza di cantiere effettivo.