La relazione tra delocalizzazione volontaria, ristrutturazione edilizia e accesso ai bonus fiscali, incluso il Superbonus 110%, rappresenta un tema complesso e ricco di implicazioni normative, che pone significative sfide interpretative per i professionisti del settore edilizio.
IL QUESITO
Con il Collegio dei Geometri di Macerata abbiamo chiesto chiarimenti su un caso specifico:
se un immobile danneggiato dal sisma venisse demolito e ricostruito su diversa area di sedime con delocalizzazione volontaria
e il Comune qualifica l’intervento come “ristrutturazione edilizia”,
è possibile accedere al Superbonus e ad altre agevolazioni fiscali?
La normativa in gioco
La questione si incrocia con diverse normative.
Il Testo unico dell’edilizia (TUE) definisce la ristrutturazione edilizia in senso ampio, includendo anche interventi che modificano sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche volumetriche dell’edificio, purché si rispettino normative antisismiche, energetiche e di accessibilità.
D’altro canto, il Testo unico per la Ricostruzione Privata (TURP) chiarisce che gli incentivi fiscali si applicano solo a interventi di ricostruzione in sito e non sembrano coprire le delocalizzazioni volontarie, ossia quelle non imposte da autorità pubbliche.
Cosa dice la giurisprudenza?
Una recente sentenza del TAR Sicilia (luglio 2023) ha ribadito che la ristrutturazione edilizia deve mantenere una traccia tangibile dell’edificio originario e che una ricostruzione su un lotto totalmente diverso potrebbe essere considerata come una nuova edificazione.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo l’AdE un intervento di delocalizzazione volontaria autorizzato come ristrutturazione edilizia può, in linea teorica, accedere ai bonus fiscali, ma con una precisazione:
la qualificazione urbanistica spetta al Comune, che deve certificare formalmente l’intervento come ristrutturazione edilizia.
C’E’ UN ALTRO “MA”
È fondamentale ricordare che l’Agenzia non si occupa di valutare aspetti tecnici come la definizione di “ricostruzione in sito”, che rimangono di competenza degli enti locali.
Tuttavia il TURP (artt. 25 e 47) esclude l’accesso ai bonus fiscali in caso di delocalizzazione volontaria.
Il messaggio principale pertanto sarebbe chiaro per l’Agenzia delle Entrate: NIENTE BONUS!
Sostiene infatti l’amministrazione finanziaria che la delocalizzazione volontaria, in assenza di un intervento obbligatorio della pubblica autorità, resta in territorio normativo incerto, soprattutto per quanto riguarda i benefici fiscali.
BEL PROBLEMONE, OSEREI DIRE!