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Lavori da provare nel Superbonus

Lavori da provare nel Superbonus: la documentazione deve trovare riscontro nell’effettiva esecuzione degli interventi. La Cassazione torna sul rapporto tra visto di conformità, asseverazioni tecniche e controlli sui crediti d’imposta.

Lavori da provare nel Superbonus: visto e asseverazione hanno funzioni diverse

La sentenza n.33224/2026 della Cassazione penale offre un chiarimento importante sul sistema dei controlli legati al Superbonus.

Il punto centrale riguarda la

distinzione tra visto di conformità e asseverazione tecnica.

I due adempimenti operano su piani diversi e NON possono sostituirsi l’uno all’altro.

Il visto di conformità riguarda soprattutto la documentazione e i dati che dimostrano la presenza dei presupposti necessari per ottenere l’agevolazione. Chi rilascia il visto controlla, tra gli altri elementi, anche la presenza delle asseverazioni richieste dalla normativa.

Il tecnico, invece, entra nel merito degli aspetti propri dell’intervento. Deve verificare i requisiti tecnici, la congruità delle spese e gli elementi collegati all’esecuzione delle opere.

Da qui emerge un principio importante:

il visto non trasferisce sul professionista fiscale le verifiche tecniche che la legge attribuisce all’asseveratore.

Il progetto da solo non basta

La Cassazione concentra l’attenzione soprattutto sull’effettiva realizzazione degli interventi.

L’art. 119 del Decreto Rilancio collega infatti l’asseverazione non soltanto al progetto, ma anche a ciò che risulta concretamente realizzato. Il tecnico può quindi attestare l’intervento al termine dei lavori oppure in occasione degli stati di avanzamento previsti dalla normativa.

Non basta, quindi, indicare ciò che il progetto prevede. Occorre verificare anche ciò che il cantiere mostra realmente in quel preciso momento.

La Corte respinge proprio l’interpretazione che consentirebbe di asseverare opere ancora da eseguire.

La logica della disciplina richiede una corrispondenza tra quanto dichiarato nei documenti e quanto risulta effettivamente realizzato.

Lo stesso principio assume rilievo anche per i crediti collegati ai bonus edilizi ordinari:

una spesa può sostenere l’opzione fiscale soltanto quando riguarda lavori che hanno già trovato concreta esecuzione.

I controlli possono arrivare dopo

La questione mantiene interesse anche dopo la forte riduzione dell’operatività del Superbonus.

Molti controlli riguardano infatti crediti maturati negli anni precedenti e possono arrivare a distanza di tempo. In queste verifiche, quanto risulta nei documenti può trovare confronto con la situazione effettiva dell’immobile.

Sopralluoghi, fotografie, documentazione tecnica e altri elementi possono contribuire alla ricostruzione dello stato dei lavori.

La sentenza non attribuisce automaticamente valore decisivo a una singola fotografia o a un’immagine digitale, ma mostra quanto il riscontro materiale possa assumere importanza all’interno di una verifica più ampia.

La distinzione tra visto e asseverazione resta quindi netta, così come resta centrale il rapporto tra documentazione e cantiere.

Il profilo assume ancora più peso considerando le conseguenze previste dalla normativa:

il tecnico che inserisce informazioni false o omette dati rilevanti sull’effettiva realizzazione degli interventi rischia la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 50.000 a 100.000€, con aumento della pena quando il fatto mira a ottenere un ingiusto profitto.

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