Lavori irregolari nel Superbonus: la presenza di errori in cantiere non comporta automaticamente il diritto al risarcimento per la perdita dell’agevolazione. La sentenza n. 737/2026 del Tribunale di Massa chiarisce la differenza tra responsabilità per lavori eseguiti male e responsabilità per il mancato beneficio fiscale.
Lavori irregolari nel Superbonus: il caso esaminato dal Tribunale
La vicenda nasce da una ristrutturazione che avrebbe dovuto beneficiare delle agevolazioni previste per Ecobonus e Sismabonus al 110%.
Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa realizza anche alcuni interventi sulle strutture interne dell’immobile. In particolare, apre varchi nelle murature portanti e inserisce una trave in acciaio.
Il problema riguarda soprattutto le modalità con cui questi lavori vengono eseguiti:
gli interventi non risultano compresi nella CILAS presentata per il Superbonus e mancano alcuni passaggi fondamentali, come
- progetto strutturale,
- verifiche sismiche previste dalle norme tecniche,
- deposito della documentazione al Genio Civile.
A queste irregolarità si aggiungono anche difetti esecutivi veri e propri.
La consulenza tecnica disposta nel giudizio rileva, infatti, alcune carenze costruttive che possono incidere sulla corretta distribuzione dei carichi e sulla sicurezza delle opere realizzate.
Il contenzioso nasce anche da una richiesta di pagamento dell’impresa. Il committente contesta però una parte delle somme richieste e chiede, a sua volta, il risarcimento dei danni legati sia ai difetti delle opere sia alla perdita delle agevolazioni fiscali.
La consulenza tecnica ridimensiona in modo significativo il credito dell’appaltatore e individua anche i costi necessari per correggere i difetti direttamente riconducibili ai lavori eseguiti.
Lavori difettosi e bonus perso sono due questioni diverse
Il punto più interessante della sentenza riguarda proprio la distinzione tra i difetti del cantiere e la perdita del Superbonus.
Il Tribunale riconosce che l’impresa deve rispondere dei vizi e delle difformità legate alla propria attività. Se un’opera viene eseguita in modo scorretto o senza rispettare le regole tecniche, possono quindi nascere precise conseguente sul piano contrattuale.
Questo, però, non significa che l’impresa debba automaticamente risarcire anche il valore del beneficio fiscale non ottenuto.
Per arrivare a questo risultato serve un passaggio ulteriore:
occorre dimostrare che proprio la condotta dell’appaltatore abbia determinato la perdita dell’agevolazione.
Nel Superbonus, infatti, il percorso non dipende da un solo soggetto.
La riuscita dell’operazione richiede una serie di adempimenti tecnici, edilizi e fiscali che coinvolgono più figure: impresa, progettisti, direttore dei lavori, professionisti incaricati delle asseverazioni e committente.
Nel caso esaminato, alcune criticità riguardavano proprio attività che non facevano capo esclusivamente all’impresa. Mancavano la progettazione strutturale e il deposito al Genio Civile, mentre anche la documentazione collegata agli interventi sismici presentava problemi.
Per questo il giudice non ha individuato un collegamento esclusivo tra gli errori dell’appaltatore e la perdita del Superbonus.
Perché il nesso causale diventa decisivo
La sentenza mette quindi in evidenza un principio importante nei contenziosi legati ai bonus edilizi:
non basta individuare un errore, bisogna capire quale conseguenza avvia prodotto.
La responsabilità per un lavoro eseguito male può riguardare, ad esempio, il costo necessario per correggere il difetto, la riduzione del prezzo o altri danni direttamente collegati all’opera.
Il mancato accesso a un’agevolazione fiscale rappresenta invece un danno diverso e richiede una prova specifica.
Occorre ricostruire l’intero percorso della pratica: verificare quali documenti mancavano, quali adempimenti non sono stati rispettati, quali professionisti avevano il compito di occuparsene e quale errore ha effettivamente impedito di ottenere il beneficio.
Il Superbonus si basava su una catena di requisiti molto articolata. Quando uno di questi passaggi viene meno, occorre individuare con precisione dove si è interrotto il procedimento e chi aveva la responsabilità di quel passaggio.
La decisione del Tribunale di Massa richiama quindi l’attenzione sulla necessità di distinguere le diverse responsabilità. Un errore dell’impresa può generare un danno, ma per ottenere anche il risarcimento del bonus serve dimostrare che proprio quell’errore abbia causato il mancato accesso all’agevolazione.
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