Un recente caso di annullamento della cessione del credito ha mostrato come anche interventi regolari possano essere bloccati per interpretazioni troppo rigide. Ma non sempre ciò che viene contestato equivale a una frode vera e propria.
Cessione del credito: quando il Fisco sbaglia bersaglio
Il caso riguarda la cessione del credito legata agli interventi del Superbonus: efficientamento energetico, miglioramenti antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Un pacchetto di lavori eseguiti correttamente e pagati attraverso lo sconto in fattura.
Tuttavia, durante i controlli, il Fisco ha deciso di annullare la comunicazione della cessione del credito.
Il motivo?
Alcune spese, secondo l’Agenzia, non rientravano tra quelle agevolabili,
poiché coinvolgevano un general contractor non qualificato come impresa di costruzione.
Invece di limitarsi a contestare quella specifica voce di spesa, l’Amministrazione ha annullato l’intera operazione.
La sentenza
La questione è arrivata alla Corte tributaria di Ravenna, che ha chiarito un principio fondamentale:
la normativa che consente di sospendere o annullare la cessione del credito (articolo 122-bis del Decreto Rilancio) deve essere applicata solo in presenza di sospetti concreti di frode.
Non può essere utilizzata per irregolarità marginali o divergenze interpretative su singole voci di spesa.
Se ci sono errori o discrepanze, esistono strumenti di verifica ordinari, ma non è legittimo cancellare in blocco un credito legittimo senza un fondato sospetto di truffa.
Equilibrio, non eccessi
Alla luce di questa decisione, il ricorso del condominio è stato accolto.
La comunicazione di scarto è stata annullata e il credito ripristinato.
Oltre al risultato pratico, la sentenza mette in evidenza un messaggio chiaro: le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate devono essere proporzionate e motivate.
Non ogni errore o disallineamento può essere trattato come una frode.
È quindi fondamentale analizzare con attenzione le ragioni dietro una contestazione e valutare se vi siano margini per opporsi.
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