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Il tecnico va pagato anche senza bonus

Una recente sentenza del Tribunale di Brescia ha stabilito un principio chiave: il tecnico ha diritto al compenso per l’attività svolta, anche se il progetto non beneficia dei bonus edilizi sperati. Una decisione che offre spunti importanti per comprendere meglio la disciplina dei rapporti contrattuali tra tecnici e committenti.

Nel mondo dell’edilizia, il tema del pagamento del tecnico si intreccia spesso con quello dei bonus fiscali e delle agevolazioni edilizie.

L’esperienza maturata con il Superbonus e gli altri incentivi ha dimostrato come la burocrazia, i continui cambi normativi e le difficoltà operative possano compromettere anche i progetti partiti con le migliori aspettative.

In questo scenario, il ruolo e le responsabilità dei professionisti tecnici assumono un’importanza fondamentale, soprattutto quando le opere programmate non si realizzano come previsto. 

Il caso esaminato

La vicenda riguarda un geometra incaricato di progettare una ristrutturazione edilizia.

Il committente, insoddisfatto dall’andamento dell’intervento, contestava al tecnico di non aver preventivamente verificato la fattibilità economica del progetto, basandosi sulla possibilità di accedere ai bonus edilizi.

Secondo il cliente, con un investimento di 200.000€, l’intero intervento avrebbe dovuto essere coperto sfruttando le agevolazioni fiscali.

Tuttavia, una volta emerse difficoltà pratiche – come l’impossibilità di trovare imprese disposte ad applicare lo sconto in fattura – i conti non sono tornati e il committente si è rifiutato di pagare il tecnico.

Ha inoltre tentato di far annullare il contratto, sostenendo di essere stato ingannato da promesse relative alla fruizione dei bonus.

Le difese del tecnico

Il geometra ha respinto le accuse, dimostrando di aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni: progettazione eseguita nei tempi concordati, presentazione della CILAS e predisposizione della documentazione necessaria.

Il professionista ha inoltre evidenziato che la verifica della spettanza dei benefici fiscali non rientrava nelle sue competenze, poiché il cliente si era rivolto a un commercialista per la gestione della cessione del credito e degli aspetti fiscali correlati.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Brescia ha accolto le ragioni del tecnico, ribadendo che il compenso spettava comunque, in base agli accordi contrattuali.

Il contratto prevedeva chiaramente che il pagamento al geometra fosse proporzionale all’importo dei lavori previsti, indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione o dall’ottenimento dei bonus fiscali.

Inoltre, il giudice ha sottolineato che la responsabilità di verificare l’accesso agli incentivi era affidata al commercialista incaricato dal committente, non al geometra.

Non sussisteva dunque alcun errore imputabile al tecnico che potesse giustificare il mancato pagamento.

Lezioni da trarre

Questa sentenza offre due insegnamenti fondamentali.

In primo luogo, il contratto resta il riferimento principale: se il tecnico adempie alle proprie obbligazioni come previsto, il compenso è dovuto, indipendentemente dagli sviluppi successivi del progetto.

In secondo luogo, quando si avviano ristrutturazioni edilizie con l’obiettivo di usufruire di bonus fiscali, è essenziale definire in modo chiaro e preciso le responsabilità di ogni soggetto coinvolto, distinguendo le competenze tecniche da quelle fiscali.

Una corretta impostazione contrattuale e una chiara suddivisione dei compiti sono fondamentali per prevenire controversie e tutelare i diritti sia dei committenti che dei professionisti.