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Nuovi interventi dell’AdE sui Bonus edilizi

La saga dei bonus edilizi continua a far parlare di sé. Nonostante si possa pensare che la fase più intensa di proroghe e modifiche sia ormai superata, l’Agenzia delle Entrate è tornata a intervenire con nuovi chiarimenti che ridefiniscono le modalità di utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Due recenti risposte ufficiali – la n.106/2025 e la n.107/2025 – hanno fornito indicazioni preziose su quando è ancora possibile usufruire di queste opzioni e in quali casi, invece, l’accesso viene negato.

Vediamo i punti principali emersi dagli ultimi interventi.

Lavori avviati ma senza fatture? Niente sconto

Nel primo caso esaminato, si tratta di un cantiere già operativo: i subappaltatori avevano emesso regolari fatture per lo loro opere, mentre il genera contractor – il soggetto responsabile dell’intero progetto – non aveva ancora emesso alcuna fattura al committente, in attesa di raggiungere determinati stati di avanzamento dei lavori (SAL) concordati contrattualmente.

Il quesito posto all’Agenzia era chiaro: è possibile comunque applicare lo sconto in fattura, anche senza la presenza di fatture del general contractor?

La risposta è stata netta: no.

Secondo quanto stabilito nella Risposta n.106/2025, ai fini dell’accesso allo sconto o alla cessione del credito, è indispensabile che entro il 29 marzo 2024 siano state emesse fatture e sostenute spese concrete relative a lavori effettivamente eseguiti.

Non sono considerate sufficienti spese relative ad attività accessorie, come consulenze, noleggio ponteggi o permessi edilizi.

In altre parole, senza documentazione contabile valida, non è possibile beneficiare delle agevolazioni.

Bonus minori e unico titolo edilizio: via libera con condizioni

Il secondo scenario analizzato presenta una situazione differente.

Una società aveva già completato e fatturato alcuni interventi di miglioramento sismico coperti dal Superbonus 110%.

In seguito, aveva intenzione di proseguire con lavori più “leggeri”, come l’abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di manutenzione ordinaria, mantenendo lo stesso permesso edilizio.

La domanda posta riguardava la possibilità di proseguire con l’utilizzo dello sconto in fattura anche per questi lavori, pur non avendo ancora sostenuto spese aggiuntive entro il termine di marzo 2024.

Questa volta, la risposta dell’Agenzia è stata positiva, come riportato nella Risposta n.107/2025: si, è possibile, ma a determinate condizioni.

È necessario che:

  • tutti gli interventi siano contemplati nello stesso titolo abilitativo;
  • almeno una parte dei lavori, anche se non relativi agli interventi minori, risulti avviata e fatturata prima della scadenza del 29 marzo 2024.

In sostanza, la continuità progettuale e la dimostrabilità del collegamento tra le varie opere consentono di mantenere aperta la strada dello sconto o della cessione anche dopo il termine stabilito.

Dalle due risposte dell’Agenzia emerge un principio chiaro: non bastano le intenzioni o i lavori avviati, servono prove concrete, come fatture emesse e pagamenti effettuati nei tempi previsti.

Solo documentando correttamente ogni fase si può continuare a beneficiare delle opzioni alternative previste.

Va comunque ricordato che ogni intervento edilizio può presentare peculiarità specifiche: i chiarimenti dell’Agenzia offrono linee guida importanti, ma è sempre necessario verificare caso per caso la situazione concreta, magari anche con il supporto di un professionista, per non perdere preziose opportunità fiscali.